Gare Pubbliche: In caso di difformità non prevale il prezzo delle offerte scritto a numeri
Nell’ambito di una pubblica gara tutti i partecipanti devono presentare delleofferte, in modo tale da permettere alla stazione appaltante (P.A.) di scegliere quella migliore e stipulare quindi il contratto con ilcontraente che sia stato in grado di soddisfare meglio le sue necessità. Può capitare, però, che i partecipanti presentino un'offerta espressa in lettere, che non coincida con quella in numeri. La giurisprudenza amministrativa, su tale problematica, non ha avuto un orientamento sempre uniforme. Da una parte, infatti, c’è chi ritiene che deve applicarsi l’articolo 72del Rd n. 827/1924, che privilegia “l'indicazione più vantaggiosa per la P.A.”. Secondo altri, invece, si deve far riferimento all'articolo 119, comma 2, del Dpr n. 207/ 2010 che fa prevalere “il prezzo indicato in lettere”.
Una recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto finalmente tale contrasto giurisprudenziale. Il caso da cui trae origine la sentenza n.10/2015 riguarda appunto una S.r.l. che partecipava ad una gara indetta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentando, sull’importo a base d’asta, un ribasso percentuale con una formula che evidenziava una discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere.
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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