Niente avvalimento per requisiti soggettivi
Con Delibera n. 120, l’Anac ha dichiarato illegittimo per gli operatori economici ricorso all’ istituto dell’avvalimento, se il contratto ha ad oggetto «il requisito della certificazione di qualità di cui all’art. 48, comma 1, lettera b)2 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero il requisito dell’accreditamento di cui all’art. 48, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi in entrambi i casi di requisiti di natura soggettiva».
Si ritiene di confermare, relativamente al requisito di cui all’art. 48, comma 1, lettera b)2 del D.P.R. n. 207/2010, l’orientamento già espresso da questa Autorità in diverse pronunce nel senso dell’inammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità e di sostenere, altresì, relativamente al requisito di cui all’art. 48, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, l’inammissibilità del ricorso all’avvalimento per l’accreditamento, trattandosi in entrambi i casi di requisiti di natura soggettiva. Ciò al fine di scongiurare il pericolo che l’atto di verifica, essenziale per la validazione del progetto, sia [....leggi tutto....]
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Pubblicato da: Segreteria Agoraa
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